Pubblicato da Sara Garofalo il 22 Giugno 2017

UN AVVOCATO SFORTUNATO

Dopo quasi 40 anni di onorata carriera mi trovo costretto a denunciare un sinistro alla mia Compagnia assicurativa. Nel Dicembre 2012 assumo l’incarico di predisporre un’opposizione a Decreto ingiuntivo. La mia difesa si basava su argomentazioni ritenute all’epoca solide e fondate: incompetenza territoriale, improponibilità ed improcedibilità della domanda. Il Giudice di Pace adito si pronunciò all’epoca solo sul principio dell’incompetenza territoriale senza entrare nel merito e accogliendo la mia domanda. La sentenza però venne appellata e il nuovo Giudice riformò totalmente la sentenza del Giudice di pace condannando la mia cliente al pagamento delle spese del giudizio. Rileggendo ora la sentenza mi accorgo di essere stato superficiale nella gestione dell’incarico professionale:

  • Non ho aderito alle linee difensive adottate dai colleghi che avevano seguito le cause parallele dei colleghi della mia assistita (e che ovviamente hanno vinto le loro cause)
  • Non ho informato la mia assistita della temerarietà dell’azione che stavamo proponendo
  • Ho basato le mie tesi su una sentenza della Corte di Cassazione ritenendola a mio favore, purtroppo davanti al Giudice mi sono dovuto ricredere e ho dovuto ammettere di non aver letto attentamente la sentenza

Tutti questi errori hanno portato ad una pronuncia di condanna per la mia assistita che, a seguito della sentenza, mi ha chiesto la restituzione delle somme a me corrisposte per lo svolgimento dell’attività professionale nonché il risarcimento del danno a Lei derivato. Non mi resta altro che denunciare il sinistro e chiedere l’attivazione della copertura assicurativa….

COME HA AGITO LA COMPAGNIA?

Dopo attenta disamina della documentazione resa disponibile dall’assicurato, per altro in termini molto rapidi, e grazie alla sua attenta collaborazione, riscontrati gli errori commessi, confermato che la causa poteva arrivare ad esiti ben diversi, la Compagnia ha verificato se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente:

  • sia riconducibile alla condotta dell’avvocato assicurato
  • se un danno vi sia stato effettivamente
  • e, infine, se, ove l’avvocato assicurato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni

ha accertato inoltre i presupposti contrattuali per l’attivazione delle garanzie assicurative: termini di denuncia, rispetto della clausola Claims Made, applicazione della retroattività di polizza, mancanza di conoscenza pregressa o di altre ragioni ostative e ha riconosciuto l’indennizzabilità del sinistro denunciato.
Con una premessa fondamentale: la restituzione delle somme corrisposte dal reclamante all’assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale non è e non può essere oggetto di copertura assicurativa. Si è proceduto pertanto al risarcimento nei confronti della reclamante delle 
somme riconosciute come danno ovvero l’importo delle spese di giudizio che la stessa ha dovuto pagare a seguito delle sentenze.

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