LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE” PARTE II
Oggi torniamo a parlare di quanto già accennato nel ns. Blog del 16/09/2022 (https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/09/16/la-chiamata-in-causa-della-compagnia-a-prescindere/).
Dicevamo che una prassi (purtroppo) abbastanza frequente è la chiamata in causa dell’Assicuratore sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza… magari scaduta da anni… e magari con l’oggetto di copertura diverso da quello del sinistro per il quale si chiama in causa…
Vediamo quindi il secondo esempio: “ho sottoscritto 5 polizze negli ultimi 5 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se le Compagnie Assicurative sono diverse) e vediamo che succede…”
Il Dott. Rossi, commercialista affermato, è assicurato da più di 10 anni… E non solo per la Sua attività “ordinaria”, ha anche sottoscritto negli anni varie polizze per il Visto di Conformità (per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale e alla comunicazione va allegata copia della polizza a copertura di tale attività).
Il Dott. Rossi riceve un atto di citazione nella quale la Curatela del Fallimento della XXX Srl richiede il risarcimento danni per presunti errori commessi dai vari membri del Collegio Sindacale (di seguito Sindaci) qualche anno prima.
Il Dott. Rossi si consulta con gli altri Sindaci chiamati in giudizio ed insieme, certi del loro corretto operato, decidono di farsi difendere dal medesimo Legale, pensando che “l’unione fa la forza” e che una difesa comune riduca anche i costi di difesa.
A questo punto il Legale, letti gli atti, presa visione di tutte le polizze contratte negli anni dal Dott. Rossi e dagli altri soggetti interessati, chiama in causa TUTTE le Compagnie Assicurative per TUTTI i contratti stipulati negli ultimi 5 anni… Si perché i fatti sono di 4 anni fa, quindi pensa che potrebbero essere temporalmente competenti le polizze di allora, ma la citazione è di adesso quindi temporalmente potrebbe essere quella in corso che dovrebbe intervenire (“ha anche la retroattività!”) e poi ci sono delle polizze “Visto di Conformità” che anche se scadute prevedono (come da normativa) una ultrattività di 5 anni (quindi temporalmente possono essere ancora valide)… Insomma, per non sbagliare “tira dentro” tutte le polizze.
Niente di più sbagliato!
Succede infatti che:
- Le polizze RC Professionale sono in forma Claims Made, pertanto quelle già scadute non potranno certo operare per le Richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla scadenza;
- Le polizze Visto di Conformità prevedono sì l’ultrattività di 5 anni ma l’oggetto di copertura è esclusivamente l’apposizione del Visto di Conformità, di conseguenza l’ultrattività è limitata ovviamente alla sola attività oggetto di copertura;
- Nel caso di specie soltanto una polizza, in corso di validità al momento della richiesta danni e della relativa denuncia alla Compagnia, che copra quello specifico incarico da Sindaco presso la Società XXX Srl potrebbe astrattamente / temporalmente coprire il sinistro.
Le varie Compagnie (perché ovviamente il Dott. Rossi ogni anno cercava il preventivo più conveniente) che hanno assicurato il Dott. Rossi nel corso degli anni si vedono notificare la chiamata in causa. Succede quindi che le varie Compagnie incaricano ognuno il proprio Legale di fiducia, sostenendo i costi di tale difesa, costi dei quali verrà ovviamente chiesta al Giudice la condanna dell’Assicurato stesso alla refusione in quanto la polizza non è operante.
A questo punto l’Assicurato potrebbe trovarsi, non solo condannato alle spese legali della Compagnia chiamata in causa – come abbiamo visto nel nostro post precedente -, ma verrebbe quasi certamente condannato alla refusione di tutte le spese legali sostenute da TUTTE le Compagnie chiamate in causa e che in giudizio hanno dimostrato come la propria polizza non fosse operante… l’esborso del Dott. Rossi diventerebbe quindi esponenziale per tutte quelle Compagnie che avevano assunto il rischio ma che, per ovvi motivi temporali o di oggetto dell’assicurazione, non possono operare nel caso di specie.
Sempre meglio quindi porsi qualche domanda prima di “sparare nel mucchio”:
- Temporalmente (considerando il regime Claims Made) la polizza è operante?
- L’oggetto dell’assicurazione copre quello che mi è successo?
- C’è un’estensione specifica per l’attività svolta (che non è “ordinaria”) e che ha portato alla richiesta danni?
Se anche solo una di queste risposte è negativa, è meglio pensarci bene prima di esporre sé stessi ad inutili costi aggiuntivi…