RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!
Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.
Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti. Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.
Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!
Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.
Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.
La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!
Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.
Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.
Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).
Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto.
Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.
Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?
Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).
Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.
L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; – l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi decorrenti dalla decorrenza del contratto.
Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.
Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.
Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!
radicocarlo@yahoo.it
19 Giugno 2024 - 14:13
scusami e con i requisiti da mostrare alla direzione regionale agenzia entrate come hai fatto?
Chiara Giacomini
21 Giugno 2024 - 10:09
Buongiorno, dal punto di vista assicurativo il contraente assicurato non è coperto.
Nel caso in cui apponga visti di conformità nel periodo decorrente dalla scadenza della precedente polizza alla decorrenza della nuova polizza potrebbe incorrere in sanzioni.
radicocarlo@yahoo.it
22 Luglio 2024 - 22:23
Ciao Chiara, perché mi dici che non è coperto? Se il contratto di assicurazione specifica che la retroattività è valida anche per l’apposizione di visti di conformità, perché secondo te non c’è copertura?
Chiara Giacomini
29 Luglio 2024 - 13:45
Buongiorno, le garanzie assicurative relative all’attività di apposizione del visto di conformità operano con una ultrattività di cinque anni. Come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, la copertura assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza. Le garanzie assicurative operano quindi per questa specifica attività in loss occurance: un eventuale sinistro viene aperto sulla polizza in vigore al momento dell’apposizione del visto e può essere denunciato fino a cinque anni dopo la scadenza della stessa. Si evidenzia peraltro che la normativa richiede che vi sia continuità assicurativa in quanto, per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve far pervenire tempestivamente alla Direzione regionale competente il rinnovo della prevista polizza assicurativa. Nel caso in cui tale adempimento venga omesso, il professionista non è più legittimato ad apporre il visto di conformità. Qualora il professionista apponga ugualmente il visto di conformità nonostante l’intervenuta scadenza della polizza e la mancata stipula di nuovo contratto assicurativo, un eventuale errore non sarebbe in copertura.