Pubblicato da Andrea Carafassi il 27 Gennaio 2023

RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE

Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all’operatività della polizza di responsabilità civile professionale.

La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”

Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.

Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.

Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immeditato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.

Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall’imputato.

Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subìti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato compiuto dall’imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).

In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.

La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».

Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall’assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.

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