Pubblicato da Sara Garofalo il 3 Febbraio 2023

Franchigia, opponibile o non opponibile?

Che cos’è la FRANCHIGIA di polizza? E come si distingue dallo SCOPERTO?

Per definizione intendiamo la FRANCHIGIA e lo SCOPERTO come l’importo economico espresso in fisso o in percentuale che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.

Per fare un esempio pratico, le nostre polizze prevedono in media delle franchigie fisse di € 1.000, variabili a seconda della tipologia di rischio assicurato ma anche a seconda della tipologia di attività svolta dall’assicurato stesso. Attività più gravose normalmente comportano applicazione di una FRANCHIGIA più elevata, è il caso delle coperture proposte in relazione ad incarichi sindacali.

Lo SCOPERTO viene solitamente applicato nei casi in cui l’attività assicurata comporta maggiori esposizioni, e pertanto maggiori rischi, per le Compagnie, un esempio su tutti nel caso delle coperture per professionisti che svolgono il ruolo di Responsabile/Addetto alla sicurezza.

Generalmente la Compagnia liquida per ogni sinistro, indennizzabile ai termini di polizza, soltanto la somma eccedente l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO previsti per la garanzia. Ci sono tuttavia casi che prevedono che la Compagnia paghi per intero il sinistro al terzo danneggiato andando poi a recuperare dall’assicurato l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO applicabile. Abbiamo quindi un caso di FRANCHIGIA, o SCOPERTO, non opponibile al terzo danneggiato.

Spesso la non opponibilità al terzo danneggiato della FRANCHIGIA viene prevista dalla normativa applicabile ad un determinato contratto assicurativo, è il caso della RCA o, per rimanere nel tema delle polizze trattate da UIA, della copertura Visto di conformità. Alla base vi è un principio di tutela maggiore nei confronti del terzo danneggiato che, avendo subito un danno, deve essere certo di poter recuperare lo stesso nella sua totalità.

Nel caso concreto al verificarsi del sinistro, accertato che lo stesso è indennizzabile a termini di polizza, come viene calcolata la liquidazione?

FRANCHIGIA non opponibile al terzo danneggiato: fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’intero importo di 100, eseguito il pagamento la Compagnia chiederà all’assicurato il rimborso della FRANCHIGIA espressa in polizza. Il termine di prescrizione applicato ricordiamo essere di 2 anni, come da Art. 2952 Codice Civile.

Dove non espressamente indicato che la FRANCHIGIA deve intendersi non opponibile al terzo danneggiato, la Compagnia effettua, solitamente, il pagamento per la differenza. Pertanto fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, fatta 10 la FRANCHIGIA di polizza applicabile, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’importo di 90.

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti, vi invitiamo anche a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato inerenti l’argomento sinistri. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

Al prossimo post!


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