Pubblicato da Chiara Giacomini il 10 Febbraio 2023

IL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

Dedichiamo questo post alla recente Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ha completamente riformulato l’impianto del processo civile delineato dal codice di procedura civile la cui entrata in vigore è prevista per il 28.02.2023. La tematica, in ragione dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, risulta di assoluta rilevanza.

Lato sinistri, la riforma coinvolge anche le Compagnie assicurative, chiamate spesso a partecipare al giudizio a seguito della notifica dell’atto di chiamata in causa da parte dell’Assicurato. Vediamo pertanto in estrema sintesi quelle che saranno le novità più significative.

Il procedimento ordinario di cognizione davanti al Tribunale avrà inizio, come avviene anche oggi, con la notifica al convenuto dell’atto di citazione. In base alla normativa vigente sino al 28 febbraio 2023 l’attore che cita in giudizio il convenuto deve tenere in considerazione che tra la data della notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni; deve inoltre invitare il convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. Se il convenuto si costituisce oltre tale termine perde la facoltà di chiedere di essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo.

Con la riforma i termini sono stati allungati: è previsto innanzitutto che tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorrano almeno 120 giorni; il convenuto che riceve la notifica dell’atto dovrà costituirsi in giudizio almeno 70 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.).

Nella sostanza, i termini sono stati allungati perché l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c. verrà preceduta da una serie di attività processuali e di scambi di atti difensivi che sino ad oggi erano successivi alla prima udienza di comparizione. Nell’ottica del legislatore, il thema decidendum dovrà essere già ben delineato quando le parti compariranno per la prima volta in udienza davanti al giudice.

La riforma ha pertanto previsto all’art. 171 bis c.p.c. che entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (previsto dall’art. 166 c.p.c.) ci sia un primo esame del giudice. Il giudice effettuerà entro tale termine delle verifiche preliminari in merito anche alla necessità di integrare il contraddittorio ad altri soggetti. Il giudice, ad esempio, potrebbe autorizzare la chiamata di terzo effettata dal convenuto tempestivamente costituito e fissare nuova udienza.

A seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice, l’art 171 ter c.p.c. prevede uno triplice scambio di memorie che deve avvenire prima dell’udienza: – entro 40 giorni prima dell’udienza è possibile controbattere alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto (o da eventuali terzi), precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte. L’attore può inoltre chiamare in causa un terzo se tale esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto; – entro 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una memoria per replicare a domande o eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove formulate nella prima memoria, indicare mezzi di prova e depositare documenti; – infine, con la terza memoria, da depositarsi entro 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare e indicare prova contraria.

Le memorie che nel processo ante riforma erano previste dall’art. 183 comma 6 c.p.c. precedono ora l’udienza di prima comparizione. Ovviamente, se a seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice dovesse venir fissata una nuova data per l’udienza, i termini per tre le memorie saranno ricalcolati sulla nuova data d’udienza.

Lo stesso avverrà nel caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell’attore. Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui l’attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (magari la Compagnia) con la prima memoria prevista dall’art. 171 ter c.p.c: i termini per le memorie decorrono nuovamente.

Alla prima udienza di comparizione il giudice potrà tentare la conciliazione tra le parti (potere che in realtà può esercitare fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione) ed eventualmente, qualora ne ravvisi i presupposti, disporre il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato previsto dall’art. 281 decies c.p.c.

Merita un cenno anche il rito semplificato di nuova introduzione, alternativo al rito ordinario ma solo per le cause di competenza del Tribunale monocratico che non richiedono un’istruzione complessa, come l’attuale procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c.  Il procedimento ha inizio con il deposito di un ricorso e termina con la pronuncia di una sentenza (non più dunque un’ordinanza come previsto per il 702 bis c.p.c.).

La Riforma Cartabia ha apportato novità significative anche al procedimento davanti al Giudice di Pace.

La competenza del Giudice di Pace è ora estesa alle cause con valore fino a €10.000, non è quindi più limitata alle cause di valore sino a €5.000. Il procedimento ha inizio non più con la notifica di un atto di citazione, ma con il deposito di un ricorso che deve essere notificato al convenuto unitamente all’ordinanza di fissazione dell’udienza; il convenuto, se intende chiamare in causa un terzo, dovrà costituirsi entro 10 giorni dall’udienza, mentre in base alla normativa ante Cartabia la costituzione poteva avvenire anche in udienza.

I punti trattati sono ovviamente solo una piccola parte della ben più estesa Riforma Cartabia, che ha rivoluzionato il processo civile a 360° (ha coinvolto il procedimento d’appello, il ricorso in Cassazione, i riti speciali, l’arbitrato ecc.). Per un esame approfondito si rimanda quindi al testo del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.

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