AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA – ALCUNI ESEMPI
Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale degli Agenti in Attività Finanziaria.
Premessa: come si evince dal sito OAM (https://www.organismo-am.it/) è Agente In Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.
Per quanto di competenza, tra i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività vi è anche:
• È necessaria altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.
Di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:
1. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, segnala di essere stato informato che un cliente, per il quale aveva intermediato un contratto di Cessione del Quinto, ha segnalato di essere stato truffato in quanto, seguito ricevimento di comunicazione relativa al contratto stesso, ha verificato che la firma presente sul contratto non è la sua ed è stata contraffatta. Interpellato in merito all’accaduto l’Assicurato comunica che il soggetto che si era presentato per la stipula del contratto di Cessione del Quinto ha presentato documenti che coincidevano con il cliente truffato e pertanto non si è potuto accorgere dello scambio di persona. Nel caso di specie alcun errore professionale viene contestato all’assicurato che risulta anch’esso vittima della truffa perpetrata. Non vi sono i requisiti per l’attivazione della polizza di RC Professionale acquistata.
2. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente per il quale si era occupato di ricercare Ente abilitato al rilascio di una garanzia fideiussoria necessaria al cliente. La fidejussione viene rilasciata ma in sede di escussione della garanzia emerge che l’Ente che ha rilasciato la fideiussione non era abilitato all’attività. Nel caso di specie nasce il problema di capire se l’assicurato poteva/doveva essere informato della mancanza di autorizzazione per l’Ente interpellato e di conseguenza se la polizza di RC Professionale acquistata possa intervenire o meno nel risarcimento del danno richiesto dal terzo.
3. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve incarico di intermediario un contratto di finanziamento, nel raccogliere e predisporre la documentazione necessaria commette un errore e il cliente perde il finanziamento che preventivamente era stato erogato. Nel caso di specie, potenzialmente risarcibile a termini di polizza in relazione all’attività professionale svolta, vanno effettuate le ulteriori valutazioni relative agli aspetti temporali contenuti nelle condizioni contrattuali: retroattività, termini di denuncia, avvenuta conoscenza dell’errore…..
4. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, denuncia richiesta di restituzione da parte della propria mandate di provvigioni percepite ma non spettanti in quanto derivanti da errato calcolo. Nel caso di specie non ci sono i presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza di RC Professionale che non presta copertura in caso di richiesta di restituzione di compensi, verrebbe a mancare la terzietà del soggetto danneggiato che si qualificherebbe come lo stesso Assicurato.
Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
Al prossimo post!