PRINCIPIO INDENNITARIO E PRINCIPIO RISARCITORIO: NON SONO LA STESSA COSA
Nella gestione delle pratiche di sinistro ci capita frequentemente di dover chiarire all’assicurato che le spese legali non sono comprese nella polizza di rc professionale in quanto la polizza di rc professionale ha carattere risarcitorio e non indennitario.
Che cosa significa?
In base al principio RISARCITORIO le garanzie della polizza di rc professionale sono attivabili solo se l’Assicurato, nell’esercizio della propria attività professionale, ha cagionato un danno a un terzo.
Come da oggetto di polizza, infatti, gli Assicuratori, dietro pagamento del premio convenuto, si impegnano a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della professione coperta dalla polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di copertura.
Tali richieste di risarcimento, inoltre, devono essere originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’Assicurato o da un soggetto di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile (ad esempio un collaboratore).
Quindi, presupposti dall’operatività delle garanzie della polizze di rc professionale sono:
- l’errore commesso dall’Assicurato nell’esercizio della propria professione;
- il danno subito dal soggetto terzo che richiede il risarcimento (il danno deve essere provato tanto nella sua effettiva sussistenza quanto nel suo preciso ammontare)
- il nesso eziologico tra l’errore commesso dall’Assicurato e il danno (nel senso che il danno lamentato dal reclamante deve essere conseguenza diretta dell’errore dell’Assicurato).
In definitiva l’Assicurato deve aver involontariamente commesso un fatto illecito, ossia un fatto che ha cagionato ad altri un danno ingiusto e che, per tale motivo, deve essere risarcito (v. art 2043 c.c.).
Sul principio INDENNITARIO si basa invece la polizza di tutela legale: in tal caso l’Assicurato denuncia il sinistro richiedendo il rimborso delle spese legali (le spese assicurate sono quelle per l’intervento di un legale, per la consulenza tecnica d’ufficio o per l’intervento di un perito o di un consulente di parte, le spese di giustizia in sede penale e le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali).
La polizza di tutela legale può fornire copertura:
- In ambito penale nel caso in cui l’Assicurato sia sottoposto a un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.
- In ambito penale per l’ipotesi in cui l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- In ambito civile per le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza di un fatto illecito commesso da un terzo.
- In ambito civile per la difesa dell’Assicurato in occasione di richieste di risarcimento provenienti da terzi per fatto illecito dell’Assicurato commesso nell’esercizio della professione.
Vediamo degli esempi concreti.
- L’Assicurato è un avvocato che ha ricevuto un invito a partecipare alla mediazione da parte dell’ex assistito, il quale, deluso dall’esito del procedimento giudiziale, gli richiede il risarcimento del danno quantificandolo nella somma che si aspettava gli venisse riconosciuta giudizialmente. L’Assicurato denuncia dunque il sinistro e chiede alla Compagnia di manlevarlo e di farsi carico delle spese legali.
All’esito dell’istruttoria emerge però che nessun errore è stato commesso dall’Assicurato, che ha operato diligentemente per far conseguire al cliente un risultato positivo (l’accoglimento della domanda giudiziale) che, tuttavia, non è stato conseguito per motivi diversi (il giudice, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per accogliere la domanda).
In mancanza dell’errore, il danno lamentato non può dirsi cagionato dall’Assicurato.
Ulteriore conseguenza è che le spese legali rimangono a carico dell’Assicurato in quanto l’operatività del quarto di massimale per le spese di resistenza non è una garanzia automatica della rc professionale, ma è sempre subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti necessari per giungere alla liquidazione del danno.
- L’Assicurato è un architetto a cui è stato notificato un atto di citazione per i danni derivanti dall’omesso controllo che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto effettuare.
L’Assicurato ha stipulato una polizza di tutela legale, quindi in via di principio, applicandosi il principio indennitario, le spese di lite possono essere rimborsate. Anche la polizza di tutela legale, tuttavia, prevede dei requisiti di operatività. In particolare la polizza di tutela legale, che non prevede alcuna retroattività, riguarda solo i casi assicurativi che insorgono durante il periodo di copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Compagnia durante il periodo di copertura in corso o nei sei mesi successivi (o nel maggior periodo previsto in scheda di copertura). Quindi se il caso assicurativo è insorto su una polizza che è scaduta da più di sei mesi le garanzie di polizza non saranno attivabili.
Principio risarcitorio e indennitario non sono quindi sinonimi, ma bisogna ricordarsi che anche le garanzie della polizza di tutela legale non sono automatiche!