Pubblicato da Sara Garofalo il 10 Marzo 2023

LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.

E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.

Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.

L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)

Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”

Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.

Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

Al prossimo post!

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