Quale tipologia di danno è risarcibile ai sensi di polizza di RCP?
La polizza di responsabilità civile professionale si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO.
Sul punto, il contratto di assicurazione contiene una specifica definizione di PERDITA, ossia:
a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;
b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE sostenuti dall’assicurato con il previo consenso scritto degli assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una richiesta di risarcimento contro l’assicurato per responsabilità civile.
Solo qualora si verifichi una delle ipotesi sopra richiamate e previste nella polizza, l’assicurato è legittimato a richiedere alla Compagnia di essere garantito in relazione alle richieste risarcitorie derivanti da errore professionale.
Non tutte le tipologie di danno pertanto sono risarcibili.
Il danno anzitutto deve consistere in una perdita di natura patrimoniale. La nozione di patrimonialità si ricollega al cosiddetto “danno patrimoniale” consistente nella lesione di un interesse patrimoniale in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente”), ma non nei termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).
Tale esclusione si fonda sul seguente motivo: il lucro cessante risulta spesso indeterminato e non provato ed infatti la polizza non copre i cosiddetti “Danni Consequenziali” ossia i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
Facendo riferimento al nostro Portafoglio Sinistri, sono pervenute le più disparate e disperate richieste di risarcimento del danno: danni morali (nelle più svariate sfaccettature), danni da violazione della dignità, della onorabilità e/o della reputazione, danni da lesione della privacy, danni biologici non provati o esorbitanti, danni da perdita affettiva, danni psicologici, danni da ingiusta detenzione e via dicendo…
È chiaro che ai sensi di polizza, queste tipologie di danno non siano risarcibili.
Come detto, la richiesta risarcitoria deve avere alla base una concreta perdita patrimoniale e pecuniaria. Si aggiunga inoltre che il danno deve essere sempre ben documentato e comprovato.
Non è quindi sufficiente chiedere un risarcimento in via equitativa ma occorre che la richiesta sia supportata da idonea documentazione come ad esempio fatture, perizie, verbali di accertamento, pareri medico-legali ecc…
In conclusione, premessa la sussistenza anche di tutti altri presupposti di risarcibilità tipici della responsabilità professionale, il danno è liquidabile solo quando consiste in una perdita patrimoniale e pecuniaria oggettiva, determinata e comprovata.