I SINISTRI SULLA POLIZZA DI RC PATRIMONIALE
Con il post di oggi vogliamo offrire una breve disamina di alcuni esempi di sinistri riguardanti la polizza di Rc patrimoniale di amministratori, funzionari e dipendenti di pubblici.
Questa tipologia di polizza copre la COLPA GRAVE del personale amministrativo (dirigenti, sindaci, assessori, dipendenti amministrativi ecc.) o tecnico (dirigenti tecnici, progettisti, rup ecc.) di un ente, come da condizioni contrattuali gli Assicuratori, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all’ente di appartenenza o ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di atti o di fatti, ritardi od omissioni commessi con COLPA GRAVE al medesimo imputabile e connessi all’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’ente di appartenenza.
L’Assicurato può richiedere la copertura anche per più incarichi, eventualmente svolti presso enti differenti. È tuttavia fondamentale che nel questionario allegato alla polizza gli incarichi siano indicati in modo univoco, in quanto la polizza andrà a coprire esclusivamente l’incarico presso l’ente di appartenenza indicato.
Il presupposto della attivazione della polizza di colpa grave è rappresentato da una condanna pronunciata contro l’Assicurato dalla Corte dei Conti e divenuta definitiva.
Di seguito vi riportiamo alcuni esempi concreti:
- L’ assicurato ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti in merito ad un presunto danno erariale cagionato al Comune A. Nello specifico, è stata contestata l’adozione da parte del consiglio comunale di una delibera con cui il Comune, senza esplicitare quali fossero le ragioni di utilità e vantaggio dell’operazione, si era accollato i debiti di una società partecipata posta in liquidazione. L’Assicurato all’epoca dell’adozione della delibera faceva parte del consiglio comunale che aveva deliberato l’accollo. A seguito della denuncia dell’Assicurato è stata quindi aperta la pratica di sinistro, ma è emersa sin da subito l’inoperatività della polizza di Rc patrimoniale: nel proprio questionario l’Assicurato aveva indicato unicamente l’incarico svolto come consigliere presso il diverso Comune B. A seguito delle verifiche effettuate anche sulle precedenti polizze, si è accertato che l’Assicurato non aveva mai richiesto la copertura per l’incarico svolto come consigliere presso il Comune A, ma aveva sempre dichiarato di svolgere l’incarico di assessore presso il Comune C, salvo, nell’ultima annualità, richiedere copertura unicamente per l’incarico di consigliere per il Comune B.
- L’Assicurato, è il Sindaco di un Comune, chiede l’apertura di un sinistro sulla propria polizza di Rc patrimoniale in quanto un concittadino gli aveva notificato, in proprio e in qualità di sindaco, un atto di citazione. Il reclamante lamentava di aver subito ingenti danni a causa della delibera firmata dall’Assicurato che ordinava la chiusura temporanea del locale a causa della ripetuta violazione delle disposizioni dettate durante l’emergenza pandemica. In questo caso non vi era alcun errore commesso dall’Assicurato, in quanto il medesimo aveva applicato la normativa nazionale. È da evidenziare inoltre che l’Assicurato era stato citato in giudizio davanti al Tribunale; una sua eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata dalla Corte dei Conti.
- L’Assicurato è direttore dell’ufficio espropriazioni di un Comune che aveva pagato l’indennità di esproprio ad un soggetto che non era il reale proprietario del terreno espropriato. Il Comune aveva proceduto al pagamento a favore del soggetto che, ad esito di un procedimento giudiziario, era risultato il proprietario del bene. Il giudice d’appello aveva tuttavia ribaltato la decisione e accertato il diritto di proprietà a favore di colui che era risultato soccombente in primo grado. Quest’ultimo, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato, che, sulla base di una sentenza non definitiva, aveva autorizzato il pagamento del Comune. In questo caso, pur potendosi in astratto configurare un errore da parte dell’Assicurato, non era stato instaurato alcun procedimento davanti alla Corte dei Conti. In assenza dell’accertamento giudiziale dell’eventuale responsabilità dell’Assicurato le garanzie di polizza non sono state attivate.
- L’Assicurato è un dipendente comunale che ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla competente Corte dei Conti. L’Assicurato aveva formulato un parere positivo di regolarità contabile in relazione al versamento di un contributo concesso dal Comune alla parrocchia per effettuare dei lavori di ristrutturazione. All’esito del procedimento la Corte dei Conti aveva assolto l’Assicurato, non rilevando alcuna responsabilità amministrativa. Anche in tale caso, dunque, in mancanza dell’accertamento della colpa grave le garanzie di polizza non sono state rese operative. Il Pubblico Ministero ha peraltro impugnato la decisione favorevole all’Assicurato; quindi, in ipotesi, il giudice potrebbe ribaltare la decisione di primo grado e pronunciare la condanna dell’Assicurato qualora dovesse rilevare profili di responsabilità amministrativa. È in ogni caso importante sottolineare che la colpa grave deve essere accertata con sentenza divenuta definitiva e non più contestabile: pertanto, anche in caso di condanna in primo grado e successivo appello, l’Assicurato non avrebbe potuto richiedere l’immediata manleva da parte degli Assicuratori.