IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO
Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.
Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.
Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).
Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.
In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.
Come intuibile, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)
Ecco quindi un esempio concreto:
l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.
Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.