RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TATUATORE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI AL TATUAGGIO
Nel precedente post abbiamo parlato del consenso informato in ambito medico quale presupposto della liceità del trattamento medico-sanitario.
Il consenso informato è fondamentale anche per l’attività svolta da un’altra categoria professionale che assicuriamo, ovvero il tatuatore.
Prima di effettuare il trattamento, il tatuatore deve fornire al cliente tutte le informazioni affinché il cliente presti un consenso consapevole. A tal fine dovrà precisargli quelle che sono le modalità del trattamento, le eventuali controindicazioni e i rischi per la salute, le precauzioni da tenere successivamente all’esecuzione ecc.
Pur non essendo un’attività medico-sanitaria, l’esecuzione di un tatuaggio comporta una colorazione, si presume permanente, di una o più parti del corpo. A fronte di ciò, la normativa richiede quindi che il cliente presti il proprio consenso al trattamento solo dopo essere stato adeguatamente informato.
Come per le polizze Medmal, anche nelle polizze di RCP dei tatuatori è pertanto espressamente esclusa l’operatività delle garanzie assicurative in relazione alle richieste di risarcimento per danni imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.
Il modulo con il quale il cliente ha espresso il proprio consenso informato non è l’unico documento che, in relazione alle polizze di Responsabilità civile, viene richiesto al Tatuatore. Sarebbe infatti buona prassi che, al termine dell’esecuzione della prestazione, il Tatuatore sottoponga al cliente anche la dichiarazione di conformità.
Per la gestione del sinistro, proprio come previsto in relazione al consenso informato, l’assenza, l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione di conformità escludono la risarcibilità dei danni.
Ricordiamo inoltre che non tutte le attività che un tatuatore potrebbe eseguire sono automaticamente ricomprese nell’oggetto di copertura. Ad esempio alcune polizze escludono espressamente le richieste di risarcimento danni conseguenti ad attività di scarificazione e piercing, così come alcune polizze prevedono espressa esclusa anche danni conseguenti all’effettuazione di trattamenti di trucco permanente e semipermanente.
Fatte queste premesse riportiamo qualche esempio pratico di danno contestato al Tatuatore:
- Mancata corrispondenza del tatuaggio eseguito con quanto richiesto: non è infrequente infatti che il cliente, non ritenendosi soddisfatto del lavoro eseguito, richieda un risarcimento del danno.
- Forti dolori e danni estetici a seguito di trattamento di dermoabrasione volto ad eliminare un precedente tatuaggio.
- Ripensamento del cliente in merito al soggetto tatuato.
Come sempre, vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è disponibile per ulteriori chiarimenti. Vi invitiamo inoltre a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero approfonditi!