Pubblicato da Andrea Carafassi il 12 Gennaio 2024

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

– ritardo nella raccolta dei documenti

– relazioni recanti dati non corretti

– mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

– errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

– inerzia nella gestione della pratica

– mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

#polizza#rc professionale#sinistri

Lascia un commento

Your email address will not be published / Required fields are marked *