Pubblicato da Andrea Carafassi il 24 Maggio 2024

RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

  1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
  2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
  3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
  4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

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Al prossimo post!

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