Pubblicato da Sara Garofalo il 31 Maggio 2024

R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1

In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?

Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.

Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.

Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.

Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.

Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”

La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?

I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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