Pubblicato da Chiara Giacomini il 4 Ottobre 2024

QUANDO MANCA L’ERRORE PROFESSIONALE…

Basta avere una polizza di rc professionale per denunciare un sinistro e ottenere un risarcimento?

Ovviamente no.

Come è noto, all’apertura di una pratica di sinistro segue una fase istruttoria – la cui complessità dipende sempre dallo specifico caso concreto  – in cui, documentazione alla mano, dobbiamo verificare che non ci siano eccezioni di copertura (solo per citarne alcune: richiesta risarcitoria ricevuta in data antecedente all’inizio del periodo assicurativo, pregressa conoscenza, errore antecedente alla data di retroattività, specifica esclusione, dolo dell’assicurato, mancanza dei requisiti professionali, attività non in copertura ecc..).

Accanto a tali verifiche occorre indagare se vi siano effettivamente profili di responsabilità da parte dell’assicurato.

Presupposto necessario e imprescindibile per l’attivazione delle garanzie assicurative resta infatti sempre l’errore commesso dall’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale.

La polizza di rc professionale risponde infatti al principio risarcitorio.

La domanda che ci si deve porre è: qual è stato l’errore dell’assicurato? Quale danno è derivato al cliente dell’assicurato da tale condotta negligente?

Un nostro assicurato, avvocato, aveva difeso in giudizio un commercialista a cui veniva richiesto da un ex cliente il risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di alcune irregolarità fiscali.

L’assicurato, che era stato incaricato unicamente per la difesa in giudizio, consigliava al commercialista in questione di denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza. L’assistito, tuttavia, non riteneva opportuno coinvolgere la propria Compagnia in quanto con un’ulteriore denuncia di sinistro la Compagnia avrebbe potuto rifiutare il rinnovo alla scadenza della polizza o, comunque, incrementare il premio.

Il procedimento si concludeva in primo grado con la condanna del commercialista, il quale, solo in fase di appello e malgrado il parere – a questo punto – contrario del nostro assicurato, tentava di coinvolgere la propria Compagnia denunciando per la prima volta il sinistro.

Il sinistro veniva respinto in quanto, essendo trascorsi oltre due anni dalla prima contestazione, risultava ampiamente prescritto il termine biennale di denuncia.

Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla propria Compagnia ed essendo peraltro risultato soccombente anche nel giudizio d’appello, il commercialista avanzava richiesta di risarcimento nei confronti del nostro assicurato.

La copertura offerta dalla polizza assicurativa stipulata dal professionista non può tuttavia diventare un mezzo per conseguire un risultato che non si è riusciti ad ottenere giudizialmente, in quanto l’onere della prova resta sempre a carico del presunto danneggiato.

Nel caso esaminato non è stata fornita alcuna prova di un effettivo danno e di un nesso causale tra il danno lamentato e il contestato inadempimento (nel caso di tempestiva denuncia la Compagnia avrebbe tenuto indenne il commercialista o avrebbe sollevato altre eccezioni di copertura?). A ben vedere, però, non è stata nemmeno fornita prova di una condotta negligente da parte dell’avvocato nostro assicurato.

Premesso che ciò che veniva contestato all’assicurato era di non aver raccomandato l’attivazione della polizza professionale del cliente (circostanza peraltro smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti), spettava in ogni caso al cliente attivarsi con diligenza segnalando il sinistro alla propria Compagnia assicurativa in conformità alle condizioni contrattuali stipulate.

All’esito dell’istruttoria nessuna responsabilità è stata pertanto ravvisata nella condotta del nostro assicurato.

#rc professionale

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