Pubblicato da Andrea Carafassi il 11 Ottobre 2024

ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO RELATIVI ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

Con il post odierno, parliamo della categoria professionale degli agronomi. Si tratta di una professione la cui attività spazia in vari ambiti ed operatività. Nostro tramite, è possibile assicurare Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti agrari.

Come detto, questi professionisti si possono occupare di molteplici attività:

a carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;

a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela, consulenza di imprese produttive e industriali;

a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali, monitoraggio ambientale;

a carattere sperimentale: sperimentazione;

a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

Conseguentemente i sinistri possono riguardare diversi aspetti relativi a questa professione. Le contestazioni vanno da questioni meramente estimative a controversie vertenti sulla programmazione e sulla pianificazione.

Facciamo ora alcuni esempi tratti dal nostro portafoglio:

  1. L’assicurato è un agronomo che denuncia il sinistro a causa di un errore compiuto dallo stesso e realizzato nel computo della propria parcella relativa all’attività svolta come CTU in un procedimento presso il Tribunale. La Cassazione ha riconosciuto tale errore e ha condannato il professionista a rimborsare la differenza di compenso erroneamente calcolata. Il sinistro non può di certo trovare copertura assicurativa in quanto non vi è un danno a terzi. L’errore compiuto infatti riguarda esclusivamente l’assicurato senza la causazione di un danno a soggetti terzi.
  • L’assicurato è un agronomo, il quale nel 2017 denuncia un sinistro a seguito di una richiesta danni generica per errata predisposizione di una domanda di accesso a finanziamenti pubblici dichiarata inammissibile per mancata presentazione della documentazione a supporto dell’istanza. L’assicurato afferma che si tratta di una scusa della controparte per evitare il pagamento degli onorari dovuti all’assicurato. In effetti il presunto danneggiato ha articolato in giudizio una domanda riconvenzionale lamentando errori generici in capo l’assicurato relativamente all’attività professionale svolta negli anni. La Compagnia si è schierata in giudizio a favore dell’assicurato non avendo rilevato un errore professionale compiuto dal professionista e avendo lo stesso ricevuto una richiesta danni infondata e pretestuosa.
  • L’Assicurata è una società di agronomi che si occupa della gestione della contabilità di un’azienda che opera sul mercato quale commerciante di prodotti alimentari. La Guardia di Finanza inizia un controllo fiscale nei confronti della società cliente in merito alle imposte versate nel corso degli anni. Ad esito di tali controlli, la GdF rileva che la società avrebbe simulato la conduzione di un’azienda agricola al fine di non dichiarare all’erario le reali operazioni commerciali. La Guardia di Finanza contesta quindi ai professionisti assicurati di aver agevolato l’evasione fiscale, in quanto, in presenza di una palese assenza di attività agricola da parte della cliente, non avrebbero effettuato alcuno riscontro per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di azienda agricola e l’avrebbero tenuta tra i propri clienti senza effettuare alcuna attività agro-economica. Seguito denuncia del sinistro ed approfondita istruttoria, la richiesta danni non ha ricevuto copertura per due motivi: in primo luogo perché la contestazione da parte della Guardia di Finanza è già nota agli assicurati da anni e non è mai stata comunicata alla Compagnia in sede di assunzione del rischio. Inoltre, anche in questo caso, la sanzione irrogata agli assicurati ha natura personale e non può quindi essere oggetto di copertura assicurativa.

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92  Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

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