Legge Gelli - precisazioni sulla operativitá delle polizze

10/05/2024

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

da alcuni mesi riceviamo richieste di informazioni in merito alle polizze rc professionali del settore Sanità, le cd novità introdotte dalle disposizioni attuative sono molto chiare e non suscettibili di interpretazioni. 

È vero che si deve assistere a tentativi di trovare accomodamenti temporanei pur di fornire presunte gradite risposte agli assicurati ma queste "soluzioni" lasciano il tempo che trovano; anche nel passato e per altri casi qualcuno cercò di trovare formule molto fantasiose, come nel caso che tutti ricordiamo in merito al visto per i commercialisti. Alcuni, anche importanti operatori del settore, cercarono soluzioni proponendo incrementi di massimali con la speranza che la modificata capienza potesse essere inclusiva delle nuove insorte responsabilità. 

Queste iniziative causarono solamente dei comprensibili aggravi a tutti quegli operatori, come UIA, che si proposero fin dall'inizio con soluzioni in perfetta assonanza con il dispositivo legislativo. Fortunatamente intervenne l'Autorità ribadendo inequivocabilmente sia la ratio del provvedimento che, ad esempio, il fatto di dover proporre un massimale dedicato esclusivamente alla attività oggetto del provvedimento legislativo. 

Purtroppo la storicità poco o nulla insegna, abbiamo assistito a comportamenti simili anche nel caso delle disposizioni relative agli avvocati: se il nuovo massimale minimo previsto era stabilito in 350.000 euro perché si è continuato ad offrire massimali diversi? Cosa pensare, in tempi più recenti, del periodo di durata della garanzia postuma per le asseverazioni? Come dimenticare le richieste più disparate? Il risultato? Creare ulteriori incertezze in un settore che aveva assoluta necessità di una serena disposizione per metabolizzare intelligentemente tutte le problematiche insorgenti.

Ora, nessuno vuole perdere clienti, è un dato di fatto, ma anche nel caso della Legge Gelli proporre dei massimali non in compliance potrebbe causare non pochi problemi sia agli assicurati che agli intermediari. Poniamo il caso che un assicurato con un massimale da 250.000/500.000 euro ritenga che in ragione della sua attività la sua polizza sia adeguata, è un atteggiamento forse anche accettabile ma questo nulla toglie alla precisa ed inequivocabile disposizione che alla scadenza (quasi tutte queste polizze sono di durata un anno) sia obbligato ad avere un massimale aggiornato di almeno un milione. L’unica deroga è nel caso di poli-annualità per polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, non sono previste altre eccezioni. La data ultima indicata per provvedere all’adeguamento non è assolutamente una concessione per soprassedere all’obbligo previsto. Se per ragioni squisitamente commerciali si dovesse “accontentare” il cliente/assicurato proviamo ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di sinistro per un importo superiore al massimale di polizza non adeguato? A parte scontate problematiche con le Autorità di sorveglianza, la possibilità (?) di coinvolgere la Compagnia che emette la polizza, chi sarà sicuramente oggetto di azione di risarcimento sarà l’intermediario che ha proposto una copertura inadeguata. Altro dubbio: la Compagnia che assicura la Responsabilità Professionale dell’Intermediario risponderà di questo tipo di sinistro? 

Il dispositivo legislativo riconosce la possibilità per l’assicurato di chiedere un immediato adeguamento del massimale prima della scadenza per la vigente polizza; è sua facoltà procedere con la polizza alle condizioni vigenti fino alla scadenza anniversaria, una volta concluso il periodo assicurativo dovrà acquistare un prodotto assicurativo che sia aggiornato. Ribadiamo, la possibilità di mantenere invariato il massimale è previsto unicamente per le polizze di durata pluriennale aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici.

In questo momento di incertezza, UIA ha deciso di emettere, fin da ora, le nuove polizze RC Medici in linea con il dettato di Legge, non procedendo pertanto con emissioni di contratti che prevedano massimali inferiori e retroattività differenti rispetto a quelli indicati dalla normativa.  


UIA Direzione tecnica